Il Processo di nullità matrimoniale

Il processo canonico per la dichiarazione della nullità matrimoniale è regolato dal Codice di Diritto Canonico. L’iter processuale prevede diverse fasi: introduttiva, probatoria o istruttoria, dibattimentale e infine decisoria.

Qui di seguito i punti essenziali che caratterizzano un processo canonico di dichiarazione della nullità matrimoniale:

  1. La persona che introduce la causa per ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio (parte attrice) deve presentare una domanda (chiamata libello) al Tribunale competente e rivolta al Vicario Giudiziale, indicando, almeno per sommi capi, i fatti e le prove che possono dimostrare quanto esposto nel libello.
  2. Il libello, una volta ammesso, viene inviato all’altro coniuge (parte convenuta).
  3. Sia la parte attrice che la parte convenuta possono avvalersi dell’assistenza di un proprio Avvocato, da scegliersi fra gli Avvocati rotali e quelli abilitati a patrocinare presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro (consulta qui l’elenco). In particolari casi, che saranno valutati dal Vicario Giudiziale, le parti in causa possono anche chiedere l’assistenza di un Patrono d’ufficio o del Patrono Stabile del Tribunale.
  4. Nel processo interviene sempre il Difensore del Vincolo, che deve proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente presentati a difesa del vincolo coniugale.
  5. Ammesso il libello, il Vicario Giudiziale cita le parti e il Difensore del Vincolo, proponendo il dubbio di causa, ossia i capi di nullità per i quali viene chiesta la nullità del matrimonio, e concede un termine alle parti per proporre prove, testi, documenti o altre istanze istruttorie. In questa fase il Vicario Giudiziale designa il Difensore del Vincolo.
  6. Decorsi i termini di legge ed acquisiti gli eventuali pareri o memorie delle parti e del Difensore del Vincolo, viene presentata la contestazione della lite, ossia si definiscono i termini della controversia. In questa fase il Vicario Giudiziale nomina la terna giudicante, formata dal Preside del Collegio, Giudice Istruttore e Ponente, e Congiudice.
  7. Segue l’istruttoria, nel corso della quale il Giudice Istruttore procede all’interrogatorio delle parti e dei testi, come pure alla raccolta di altre eventuali prove (es: perizia).
  8. Completata l’istruttoria, il Preside del Collegio ordina la pubblicazione degli atti, affinché le parti e i loro avvocati possano prendere visione di tutte le prove raccolte e, se necessario, proporne altre entro un termine stabilito. Trascorso tale termine senza la richiesta di altre prove e ritenuta la causa sufficientemente istruita, il Preside del Collegio dispone la conclusione in causa, dichiarando quindi terminata la fase istruttoria.
  9. Alle parti o ai loro Avvocati e al Difensore del Vincolo si concede un termine per presentare le loro rispettive difese, che vengono vicendevolmente comunicate, con facoltà di replicare.
  10. Il Preside del Collegio fissa quindi il giorno e l’ora in cui i Giudici si riuniranno per decidere la causa. Segue la redazione della sentenza e la sua pubblicazione, nei modi previsti dalla legge.
  11. Contro la sentenza la parte che se ne consideri onerata, come il Difensore del Vincolo, hanno diritto di appellare al Tribunale superiore entro il termine di quindici giorni dalla notizia della pubblicazione della sentenza, oppure di interporre querela di nullità nei casi contemplati dal Codice di Diritto Canonico.
    La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi quindici giorni dalla notifica senza che detta sentenza sia impugnata, diventa esecutiva. Le parti avranno quindi il diritto di passare a nuove nozze, a meno che non sia stato apposto un divieto espresso in sentenza.