Capi di nullità matrimoniale

I motivi che rendono nullo un matrimonio

La celebrazione del matrimonio richiede che il consenso sia posto tra un uomo e una donna giuridicamente abili (ossia non inabilitate da impedimenti), secondo le solennità previste dalla legge (ossia in ossequio alla forma canonica). I motivi di nullità del matrimonio riguardano quindi la mancanza della forma canonica, la presenza di impedimenti dirimenti non dispensati, un vizio o difetto del consenso.

È bene precisare che il Tribunale Ecclesiastico non dichiara inefficace un matrimonio, non ha il potere di annullarlo; stabilisce se un matrimonio era nullo in partenza (nullità ab initio), se un matrimonio realmente non c’è mai stato, e questo, perché esisteva almeno una condizione da non renderlo tale.

Ad esempio, in presenza di un matrimonio combinato, in cui l’unione non è frutto di una libera scelta dei coniugi, nonostante la cerimonia e che questo sia rato e consumato, questi coniugi non sono mai stati sposati. Il Tribunale Ecclesiastico non annulla il matrimonio, accerta che per questa causa un matrimonio non c’è mai stato.
Il vizio di nullità può essere riconosciuto anche in fatti preannunciati o precedenti al matrimonio, caso tipico essendone la mancanza di alcune condizioni oggettive ritenute in dottrina essenziali al buon esito del legame. Sono i cosiddetti “impedimenti dirimenti”, resi celebri ne I promessi sposi da Don Abbondio che ne riassume a Renzo la sequenza: “Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Si sis affinis, …!”

Di seguito elenchiamo più specificamente i vari motivi di nullità che sono contemplati dal Codice di Diritto Canonico (in latino Codex Iuris Canonici – C.I.C.):

Impotenza assoluta o relativa (can. 1084 § 1)
L’impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell’uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio. Rientrano in questo canone tanto i casi di impotenza fisica oggettivamente provata, derivante da un difetto fisico o anatomico, quanto i casi di impotenza psichica, derivante da un rifiuto psicologico verso la persona della moglie e sfociante in una forma di nevrosi; vera e propria immaturità erotica e sessuale dell’uomo. Non dirime invece il matrimonio l’impotenza susseguente alle nozze e l’impotenza temporanea. 

Incapacità per carenza di sufficiente uso della ragione (can. 1095, 1°)
Riguarda coloro che siano incapaci di intendere e di volere e, quindi, di cosciente autodeterminazione nella generale vita di relazione. Di conseguenza essi sono privi della necessaria capacità naturale al matrimonio, poiché non dotati di un uso della ragione sufficientemente proporzionata a costituire un negozio giuridico così importante ed impegnativo come è appunto il matrimonio.

Ad esempio: si annoverano in tale ambito gli stadi qualificati di malattie psicotiche e le alterazioni mentali in genere, permanenti o transitorie, che abbiano avuto origine prima del matrimonio e che cagionino – in misura particolarmente accentuata – un difetto intellettivo circa il matrimonio o un difetto di volontà nei riguardi del vincolo.

Incapacità per difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, 2°)
Riguarda coloro che siano privi della necessaria capacità naturale al matrimonio, in quanto non in possesso di una sufficiente maturità o discrezione di giudizio, cioè di una capacità critica o valutativa proporzionata alla gravità degli obblighi matrimoniali da assolvere. Tale forma di incapacità, che rende il matrimonio invalido se presente in forma grave già al momento della sua celebrazione, non costituisce tuttavia un vero e proprio stato patologico psico-fisico dei soggetti, i quali – a differenza degli psicotici di cui alla categoria precedente – sono spesso coscienti del proprio stato e non perdono la razionalità, risultando magari anche soddisfacentemente inseriti sia in ambito sociale che professionale, ma inidonei ad assumere un impegno come quello matrimoniale, che è peraltro destinato a durare per tutta la vita.

Ad esempio: si annoverano in tale ambito le forme gravi di nevrosi ed alcuni tipi di disordini della personalità particolarmente accentuati.

Incapacità per cause di natura psichica (can. 1095, 3°)
Riguarda sempre coloro che siano privi della necessaria capacità naturale al matrimonio, in quanto, pur dotati di sufficiente uso di ragione e di capacità valutativa in ordine alle essenziali obbligazioni che esso comporta, non sono in grado di assumerle e/o di adempierle per cause di natura psichica, intendendo per tali le malattie mentali e le deviazioni sessuali nel senso più ampio, le quali impediscono la costituzione di un’autentica relazione interpersonale coniugale. Anche in tale caso,  affinché il vincolo possa ritenersi invalidamente contratto sotto il profilo giuridico, deve trattarsi di una forma di incapacità grave ed antecedente al matrimonio, ovvero almeno latente.

Ad esempio: si annoverano in tale ambito le perversioni sessuali in genere (triolismo, masochismo, omosessualità, sadismo, ninfomania, travestitismo, transessualismo, ecc.), il narcisismo, l’alcoolismo e la tossicodipendenza allo stadio cronico, l’immaturità psico-affettiva, l’introversione fino alla in comunicazione col coniuge, ecc.

Ignoranza circa lessenza del matrimonio (can. 1096)
Si configura allorquando un soggetto contraente ignori, almeno nei suoi principi generali, l’essenza (ma non le proprietà) del matrimonio e cioè: a) che esso è un consorzio permanente; b) che è di natura eterosessuale; c) che è ordinato alla procreazione; d) che tale procreazione necessita di una certa cooperazione sessuale. Secondo il diritto canonico, tale ignoranza non si presume dopo la pubertà.

Errore circa lidentità fisica del coniuge o circa sue specifiche qualità (can. 1097)
Sono due le ipotesi di nullità contemplate da tale canone, che possono rendere inefficace il consenso matrimoniale prestato ed invalidare, quindi, sin dalla sua origine il vincolo contratto.

a) La prima ipotesi riguarda l’errore sull’identità fisica del coniuge e si verifica allorquando un individuo, credendo di sposare una determinata persona, ne sposa invece un’altra che non corrisponde a quella conosciuta e voluta. In buona sostanza, si verifica in tale circostanza uno scambio di persona, che genera un errore ostativo (che interferisce sulla dichiarazione) e non un errore-vizio (che influisce sulla volontà). Ovviamente trattasi di un’ipotesi che può configurarsi in via davvero eccezionale, come nel caso di forte somiglianza tra due persone o nel caso di matrimonio celebrato a mezzo di procuratore.   
b) La seconda (e ricorrente) ipotesi riguarda, invece, l’errore su una qualità (o più qualità) voluta in modo essenziale e determinante nella persona del futuro coniuge e non rinvenuta poi durante il matrimonio. In altre parole, colui che desideri nel suo futuro coniuge una qualità specifica intende sposare non tanto la persona in sé, quanto piuttosto la qualità richiesta ed acconsente al matrimonio sul presupposto che l’altra parte ne sia appunto in possesso, costituendo essa – in pratica – la sostanza stessa del matrimonio. Ne consegue che l’errore sulla sostanza del matrimonio rende nullo il consenso prestato, cioè come se il matrimonio non fosse proprio stato celebrato.

Ad esempio: si configura errore se taluno voglia sposare una persona assolutamente dotata di capacità procreativa, ignorando il suo stato di sterilità; ovvero voglia sposare una persona in possesso di un determinato titolo di studio o di determinate qualità morali che questi assicura di possedere e che, invece, si rinvengono inesistenti durante il matrimonio, e così via.

Sempre in tale seconda ipotesi, è opportuno tuttavia distinguere tra ignoranza ed errore: la prima non presuppone un giudizio specifico e può essere assimilata all’inavvertenza, la quale non inficia il consenso matrimoniale espresso; viceversa, l’errore presuppone un falso giudizio sulla persona che si sceglie quale coniuge e, in tale configurazione, assume effetto invalidante sul vincolo comunque contratto.    

Dolo (can. 1098)
Si intende con tale termine un’azione ingannevole, commessa in modo deliberato e fraudolento nei riguardi di un soggetto, al fine di fargli compiere un determinato atto giuridico.
Circa il matrimonio canonico, esso risulterà quindi invalido allorquando un determinato comportamento doloso (che può consistere sia in un’azione che in un’omissione) sia stato deliberatamente posto in essere per indurre taluna delle parti a prestare il consenso matrimoniale, che altrimenti non sarebbe stato prestato. Come nel capo di nullità illustrato al precedente punto n. 5, si verifica un errore nel soggetto ingannato (in questo caso, meglio qualificabile come ignoranza, poiché non comporta alcun giudizio specifico) circa una qualità dell’altra parte, tale che, per la sua natura, sia in grado di turbare gravemente la convivenza coniugale.
Ad esempio: si configura un comportamento doloso nel caso in cui taluno dei nubendi nasconda all’altro – prima del matrimonio – una malattia inguaribile o contagiosa pur sapendo di esserne affetto, oppure un riprovevole stile di vita o gravi precedenti con la giustizia penale; come pure nel caso in cui manifesti la propria idoneità fisica a procreare, pur consapevole della propria sterilità; ed ancora nel caso in cui una donna attribuisca il proprio stato di gravidanza al suo futuro marito, pur sapendo che esso sia riconducibile ad una relazione clandestina intrattenuta con un altro uomo.

Simulazione del consenso matrimoniale (can. 1101)
Da un punto di vista giuridico, si presume che il consenso al matrimonio che gli sposi esprimono durante la celebrazione sia conforme alla loro volontà interiore, cioè con effettiva accettazione di ogni sua finalità (prole, fedeltà e bene coniugale) e di ogni sua proprietà (unità, indissolubilità e sacramentalità), così come stabilite dalla Chiesa e da questa tradotte in normativa giuridica. Trattasi tuttavia di una presunzione semplice, che può essere all’occorrenza superata da una prova contraria.
Infatti, qualora taluno degli sposi (o entrambi in accordo tra loro), con un proprio atto interiore di volontà, escluda fermamente il matrimonio stesso nella sua globalità ovvero qualche sua finalità e/o proprietà, pur dichiarandone verbalmente l’accettazione innanzi al celebrante, provoca l’invalidità del vincolo matrimoniale posto in essere, poiché indirizza la sua volontà verso un modello di unione coniugale difforme dal diritto naturale e che la Chiesa accetta in modo esclusivo e valido. In altre parole, nel consenso simulato si configura una difformità tra la dichiarazione esteriore espressa durante la cerimonia nuziale e l’effettiva volontà interiore.
Le fattispecie che danno luogo ad un consenso simulato e, quindi, giuridicamente non valido sono quelle di seguito riportate, alcune delle quali anche piuttosto ricorrenti nella prassi giudiziaria dei tribunali ecclesiastici:

a) Esclusione dello stesso matrimonio – Tale vizio del consenso si configura nel caso in cui taluno dei nubendi neghi qualsiasi valore all’istituzione matrimoniale, da lui considerata come una semplice formalità esteriore priva di qualsiasi effettivo ed intrinseco significato e, nonostante ciò, si sposi con il rito canonico magari solo per compiacere il suo futuro coniuge e/o i rispettivi familiari.
b) Esclusione della prole – Tale vizio del consenso si configura nel caso in cui taluno dei nubendi (ovvero entrambi in accordo tra loro) escluda la prole dal costituendo matrimonio, con il proposito di astenersi successivamente dall’intrattenere regolari intimità coniugali, ovvero di limitarle soltanto ai periodi non fertili determinati dai cicli biologici femminili, ovvero di far ricorso a mezzi e/o sistemi anticoncezionali oppure a pratiche onanistiche o abortive.
Tale esclusione può configurarsi in via perpetua, allorquando la prole sia ritenuta – ad esempio – un onere superiore alle proprie forze, ovvero di ostacolo alle proprie ambizioni professionali, ovvero per un’innata avversione verso i bambini; oppure può configurarsi in via temporanea, ma condizionata ad avvenimenti futuri ed incerti, che potrebbero anche giammai realizzarsi, come – ad esempio – il conseguimento di una certa posizione economica oppure la successiva verifica dell’eventuale felice esito del matrimonio, cui magari si perviene nonostante un fidanzamento non sereno ovvero non connotato da autentici sentimenti affettivi e, perciò, in assenza di rassicuranti prospettive future.
c) Esclusione della indissolubilità–Tale vizio del consenso si configura nel caso in cui taluno dei nubendi (ovvero entrambi in accordo tra loro) escluda la proprietà dell’indissolubilità del matrimonio, con il fermo proposito di ricorrere poi al divorzio in caso di fallimento dell’unione coniugale. E ciò a maggior ragione allorquando il soggetto simulante abbia una concezione specificamente laicista della vita e del matrimonio in modo particolare, oppure pervenga ad esso – come nell’ipotesi di cui al punto precedente – dopo un contrastato o altalenante rapporto di fidanzamento, magari soprattutto perché sospinto dal proprio ambiente familiare, cui non ha saputo o potuto opporsi.
d) Esclusione della fedeltà – Tale vizio del consenso si configura nel caso in cui taluno dei nubendi escluda l’impegno della fedeltà coniugale e si riservi il diritto di commettere adulterio dopo il matrimonio, negando in tal modo al suo futuro coniuge il diritto esclusivo alle intimità. Ciò, peraltro, acquisisce in ambito processuale un credito ancor più ampio allorquando taluno dei coniugi abbia intrattenuto una relazione extraconiugale instaurata già prima del matrimonio e si sia sposato, quindi, con la ferma intenzione di proseguirla anche durante il matrimonio stesso.
e) Esclusione del bene dei coniugi – Tale vizio del consenso si configura nel caso in cui taluno dei nubendi non intenda costituire con il coniuge alcuna relazione interpersonale fondata su un’autentica ed affettuosa comunione di vita, in spirito di reciproca e totale donazione ed accettazione. Ciò potrebbe verificarsi – ad esempio – nel caso di un soggetto caratterialmente introverso, asociale, egoista, egocentrico o addirittura violento, oppure nel caso di colui che si sposi solo per ottenere scopi estranei al matrimonio o, comunque, ad esso complementari, senza nutrire alcun trasporto di natura sentimentale e neanche di semplice benevolenza verso il suo futuro coniuge.    
f) Esclusione della sacramentalità–Tale vizio del consenso si configura nel caso in cui taluno dei nubendi, sebbene battezzato, pervenga al matrimonio in forma canonica solo in ossequio a ragioni di opportunità sociale, ovvero perché moralmente costretto da pressioni familiari, ma senza riconoscere in esso alcun valore sacramentale a causa di una sua totale assenza di fede e – a maggior motivo – se professi dottrine ateistiche contrarie alla religione cattolica.
In sede processuale la prova della simulazione, per ciascuna delle riferite fattispecie, sarà finalizzata innanzitutto ad accertare le motivazioni di fondo che hanno determinato la volontà escludente o simulatoria e che questa sia stata fermamente maturata e costantemente mantenuta fino alle nozze, nonché che sia stata in qualche modo manifestata soprattutto in epoca prenuziale.

Condizione (can. 1102)
Secondo la previsione codiciale, il consenso matrimoniale non può essere sottoposto ad alcuna condizione che riguardi un evento futuro (cd. condicio de futuro), a motivo dell’effetto sospensivo che essa necessariamente conferirebbe a tempo indeterminato al consenso medesimo, nell’attesa (che potrebbe anche essere perpetua) che il vincolo diventi effettivo ed operante nel momento in cui si realizzi l’evento dedotto in condizione. Qualora apposta, tale condizione renderebbe perciò invalido il matrimonio, anche se l’evento dedotto dovesse poi realizzarsi.

Ad esempio: si configura una condizione di futuro (e, quindi, la nullità del vincolo) nel caso in cui un uomo si sposi subordinando il proprio consenso nuziale alla circostanza che la sua futura moglie si dedichi esclusivamente all’attività di casalinga; oppure nel caso in cui taluno dei due promessi sposi subordini il proprio consenso nuziale al successivo trasferimento della residenza coniugale necessariamente in un determinato luogo; oppure al conseguimento da parte del futuro coniuge di una certa eredità.
In tali casi ed in svariati altri che si potrebbero ancora ipotizzare, la relativa indagine processuale sarà finalizzata, pertanto, ad accertare se la condizione al matrimonio sia stata effettivamente posta, ma non se sia stata adempiuta.

È invece possibile apporre al matrimonio una condizione relativa ad un evento presente (cd. condicio de praesenti) ovvero passato (cd. condicio de praeterito), ma ignoto all’apponente al momento della celebrazione. Tali condizioni sono definite «improprie», poiché l’evento o il fatto da cui si intende far dipendere la validità del consenso è in realtà già accaduto, sebbene sconosciuto all’interessato al momento del matrimonio; di conseguenza esse non determinano la sospensione dell’efficacia del consenso né tanto meno la differiscono in un tempo futuro ed incerto. Pertanto, ricorrendo tali diverse ipotesi, il matrimonio è valido o invalido a seconda che quanto dedotto in condizione esista o meno nella realtà oggettiva al momento della celebrazione.

Timore e violenza (can. 1103)
È nullo il matrimonio celebrato sotto l’effetto del timore provocato da pressione psicologica o costrizione morale, come pure da violenza o minaccia materiale. Al fine dell’invalidità del consenso, si richiede che il timore o la violenza abbiano i seguenti requisiti: a) devono provenire dall’esterno da parte di terzi (che di solito si individuano nei genitori del soggetto minacciato); b) devono generare un timore o un turbamento dell’animo specifico e grave nel soggetto minacciato, poiché altrettanto grave deve essere il male minacciato nel caso egli intenda sottrarsi al matrimonio; c) infine la situazione in cui viene a trovarsi tale soggetto deve essere indeclinabile, ovvero senza alternativa o via di uscita, se non scegliendo appunto il matrimonio, da egli stimato quale male minore rispetto a quello minacciato.
In sede processuale la prova di tale capo di nullità, anche confortata da opportuno riscontro testimoniale, dovrà articolarsi su un duplice binario: a) prova diretta: la dimostrazione, da parte del soggetto minacciato o coartato, che la scelta matrimoniale infine da lui operata non sia stata frutto di una sua libera scelta, bensì impostagli da terzi; b) prova indiretta: la ulteriore dimostrazione dell’avversione da parte del soggetto minacciato non tanto nei confronti della persona impostagli quale coniuge, quanto piuttosto nei confronti del matrimonio proprio con questi.

Difetto di forma (can. 1108 e ss.)
Per la validità del matrimonio canonico si richiede non solo che gli sposi siano liberi da determinati impedimenti e che esprimano un consenso efficace, cioè esente da vizi, ma che sia anche obbligatoriamente osservata (tranne dispensa in talune ed eccezionali circostanze) una specifica forma giuridica di celebrazione, che ne garantisca piena pubblicità ad ogni effetto legale, secondo le prescrizioni del diritto positivo della Chiesa. Alla forma canonica sono comunque vincolati solo i battezzati nella Chiesa Cattolica e da essa non separati con un atto formale.
In particolare, per una valida forma giuridica di celebrazione si richiede:

  1. che i nubendi siano presenti contemporaneamente, sia personalmente che tramite procuratore, e che manifestino il loro consenso nuziale verbalmente;
  2. che il matrimonio sia celebrado innanzi all’Ordinario del luogo o del Parroco nell’ambito dei confini territoriali loro assegnati (fatta salva la potestà universale del Romano Pontefice), nonché alla presenza di due testimoni;
  3. il conferimento della delega di tale facoltà ad altro Ministro di culto da parte di taluna di dette autorità e sempre entro i confini del loro territorio, qualora esse non assistano personalmente al matrimonio.

Non vanno poi dimenticate altre situazioni in cui esistono le condizioni per chiedere la concessione della dispensa, per un matrimonio rato e non consumato oppure non sacramentale.

La dispensa
Qualora si sia alla presenza di un matrimonio non rato (cioè non sacramentale) o non consumato, è possibile chiedere la dispensa per il proprio matrimonio. Si tratta di una Grazia che viene concessa, al termine di un procedimento amministrativo (non giudiziale, come per le cause di nullità matrimoniale), qualora siano presenti determinate condizioni.
– Matrimonio non consumato
Il matrimonio non consumato tra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di una o di entrambe le parti (cann. 1697-1706 e Decreto generale sul matrimonio canonico, nn. 63-66). Per consumazione del matrimonio si intende il compiere tra i coniugi, «in modo umano, l’atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne» (can. 1061 § 1). In tale modo si evidenzia l’importanza della consumazione per il raggiungimento del significato interpersonale e simbolico della donazione coniugale.
– Matrimonio non sacramentale
Il matrimonio non sacramentale è tra un battezzato e un non battezzato oppure tra due non battezzati. Pur godendo di un’indissolubilità intrinseca, a determinate condizioni può essere sciolto dal Romano Pontefice o ipso iure nel momento della celebrazione di un nuovo matrimonio, cui l’autorità ecclesiastica ha ammesso il battezzato (cann. 1143-1150).